Giovedì 21 Novembre 2024
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
20 dicembre 2006
Ci si deve rivolgere alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto per conoscere la procedura da seguire.
Procedura adottata dalla Camera di commercio di Bergamo.
20 dicembre 2006
No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.
20 dicembre 2006
Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.
20 dicembre 2006
Il Dirigente ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.
20 dicembre 2006
La Camera di commercio di Bergamo invia sempre una comunicazione sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo.
20 dicembre 2006
Nella comunicazione relativa all'esito della domanda inviata dalla Camera sono indicate anche le modalità per il ritiro dei titoli.
20 dicembre 2006
Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativo:
La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.
20 dicembre 2006
È l'inserimento nel Registro informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro informatico.
2 gennaio 2013 - I certificati d'origine, di seguito denominati C.O., sono utilizzati per esigenze doganali nei rapporti tra la Comunità Europea ed i Paesi terzi.
I certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l'origine delle merci. A seguito dell'attuazione del Mercato Unico dall'1/1/1993, nei rapporti commerciali tra i 27 Paesi dell'Unione Europea non viene più rilasciato il certificato d'origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci.
Per il rilascio dei certificati di origine è prevista la presentazione di documenti giustificativi intesi a provare l'origine delle merci, secondo le disposizioni ministeriali e dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. È facoltà delle Camere di Commercio richiedere alle imprese la documentazione ritenuta necessaria.
2 gennaio 2013