Sabato 21 Dicembre 2024
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[2 gennaio 2013] La nota ministeriale n. 75361 del 26/08/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Unioncamere, ha innovato le modalità di rilascio dei CO da parte delle Camere di commercio. Le principali novità sono:
[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.
[2 gennaio 2013] In caso di smarrimento o furto del Certificato d’Origine già vistato dalla Camera di Commercio può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca alla Camera di Commercio denuncia di smarrimento (in originale) presentata agli organi di Polizia. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario che dovrà recare, nel quadro 5 osservazioni, a dicitura “duplicato del Certificato d’Origine n ……”
Sul foglio rosa il richiedente dovrà indicare che il certificato è richiesto in sostituzione del C.O. n:….. che è stato smarrito come da denuncia allegata e che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.
[2 gennaio 2013] Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA”. È importante che la fattura proforma sia numerata e datata.
2 gennaio 2013 - Copia del documento di identità del firmatario fattura di vendita documentazione giustificativa dell’origine copia dei documenti eventualmente citati sul C.O.
2 gennaio 2013 - No. È possibile rilasciare un solo originale per spedizione e più copie.
2 gennaio 2013 - I pezzi di ricambio “essenziali” destinati alla normale manutenzione di un macchinario precedentemente esportato sono considerati della stessa origine del materiale a cui sono destinati (art. 41 c. 2) purché sussistano le condizioni contemplate nella sezione 2 del Regolamento CEE n. 2454/93. In questo caso di esportazione alla domanda di certificato d’origine va allegata apposita dichiarazione.
Per la compilazione: nel quadro 6 del C.O., prima della descrizione della merce, va indicata la seguente dicitura “trattasi di parti di ricambio essenziali destinate alla normale manutenzione della macchina …(indicare il tipo).. esportata con fattura n/data e, quando possibile, con certificato d’origine sigla/numero”
In tutti gli altri casi il richiedente deve indicare sul foglio rosa l’origine dei vari pezzi spediti.
2 gennaio 2013 - La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)
Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23
Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario
Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:
Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio + fattura importazione Bolle doganali di importazione + fattura importazione
Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.
2 gennaio 2013 - Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.
La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.
In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:
Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).
Non possono essere riportate le seguenti diciture:
We declare…, we certify that…, we state that…, e simili ( inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8) the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of Italian origin o simili inaccettabili (è possible utilizzare la sola dicitura “the goods are of Italian origin”)
In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.
2 gennaio 2013 - Nella casella 3 andranno indicati i diversi paesi e nella casella 6 dovrà essere riportata la descrizione della merce distinguendola per origine.