ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) ISCRITTO AL N. 56 DELLA SEZIONE “A” DEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Camera di Commercio di Messina
Martedì 7 Aprile 2026

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) ISCRITTO AL N. 56 DELLA SEZIONE “A” DEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROCEDURA DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI

(D.Lgs n. 14/2019; Legge n. 3/2012; DM n. 202/2014)

1 – PROCEDURA DI SELEZIONE

La Camera di commercio di Messina ha disposto l’avvio di una procedura di selezione di 15 (quindici) gestori della crisi, al fine di integrare l’elenco tenuto presso l’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) dell’Ente camerale ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n.3, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e del D.Lgs n.14/2019.

L’Organismo di composizione della crisi (OCC) della Camera di commercio di Messina è iscritto al n. 56 della Sezione “A” del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal Ministero di Giustizia ed ha sede legale in Piazza Cavallotti n.3 – Messina.

 

2 REQUISITI

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che risultino in possesso dei requisiti di seguito specificati, che devono essere certificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di domanda in allegato al presente bando:

Requisiti professionali

1)iscrizione presso gli Ordini degli Avvocati di Messina o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina o del Consiglio Notarile di Messina.

  1. essere stati nominati in almeno 4 procedure come curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero di avere svolto i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

       Di questi 4 incarichi almeno 2 devono essere come curatori fallimentari o commissari giudiziali.

  1. essere in possesso della specifica formazione prevista ai sensi dell’art. 4, comma 6, del DM n. 202/2014, o dell’eventuale aggiornamento di durata non inferiore a 40 ore, conseguita negli ultimi 24 mesi, nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.
  2. essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei danni conseguenti all’espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento.

Requisiti di onorabilità

  1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio
    3. decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012 e dell’art.344 del D.Lgs n.14/2019;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    5. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
    6. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

3 - PUNTEGGIO PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine della redazione della graduatoria per l’individuazione dei previsti 15 (quindici) Gestori della crisi, verrà attribuito:

  1. per ciascuna omologa di ristrutturazione debiti consumatore, concordato minore ed esdebitazione debitore incapiente ex D.Lgs n.14/2019 (già piano del consumatore, di accordo con i creditori, di esdebitazione dell’incapiente ex L.3/2012) e conseguita come consulente del debitore o come Gestore/OCC: 5 (cinque) punti;
  2. per ciascuna apertura della liquidazione controllata ex D.Lgs n.14/2019 (già liquidazione del patrimonio ex L.3/2012) conseguita come consulente del debitore o come Gestore/OCC: 3 (tre) punti;
  3. essere iscritto all’elenco degli “Esperti per la Composizione negoziata della crisi” di

cui all’art.13 del D.Lgs n.14/2019: 1 (uno) punti.

d) essere iscritto all’elenco dei “Gestori” di cui all’art. 6, c.3 D.M. 24/09/2014, n. 202

 

I candidati che avranno raggiunto il punteggio più alto fino al quindicesimo candidato saranno inseriti nell’Elenco. Qualora, per parità di punteggio, al quindicesimo posto risultino più candidati, i medesimi saranno inclusi nell’Elenco

I punteggi verranno attribuiti in base ai requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE         

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per gestori della crisi, contenente la dichiarazione del possesso dei sopra richiamati requisiti professionali e di onorabilità, unitamente alla necessaria documentazione a corredo, deve essere sottoscritta digitalmente e presentata esclusivamente via pec all’indirizzo: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it

 

Il modello di domanda è pubblicato sul sito www.me.camcom.it sezione “bandi e concorsi”.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 7 maggio 2026.

Le domande di partecipazione inviate prima della data e dell’ora fissata di apertura o successivamente alla data e all’ora di chiusura, saranno considerate irricevibili.

Con la presentazione della domanda di iscrizione alla procedura di selezione il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

  1. CASI DI ESCLUSIONE
  • Invio della domanda di partecipazione al di fuori dei termini fissati;
  • Invio della domanda di partecipazione non sottoscritta digitalmente;
  • Invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla pec;
  • Incompleta compilazione della domanda di partecipazione;
  • Mancato possesso dei requisiti richiesti;
  • Carente o mancante documentazione.
  1. GRADUATORIA E VALIDITÀ DELLA SELEZIONE

La graduatoria che conterrà i seguenti dati: titolo professionale, cognome, nome e punteggio acquisito sarà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio, www.me.camcom.it sezione “bandi e concorsi” e avrà valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge

I vincitori della selezione verranno avvisati tramite e-mail e convocati in Camera di Commercio per dare avvio alle procedure per la richiesta di iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi e per l’accettazione del regolamento, del tariffario e del codice etico dell’OCC.

 

7.ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

I partecipanti che risulteranno posizionati nei primi 15 (quindici) posti della graduatoria avranno titolo per chiedere l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi dell’OCC della Camera di Commercio di Messina. Ciò varrà anche per coloro che avranno ottenuto il medesimo punteggio del decimo classificato.

L’iscrizione verrà comunque perfezionata e resa definitiva dall’Ufficio del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia.

La Camera di Commercio di Messina non sarà in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento, da parte del Ministero, dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco dei Gestori della crisi. Pertanto, il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia comporterà l’impossibilità dell’iscrizione nell’Elenco camerale fiorentino.

L’inserimento nell’elenco dei gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di lavoro, o comunque di natura professionale, con la Camera di Commercio di Messina.

 

   8 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA RISERVATEZZA 679/2016

I dati raccolti dalla CCIAA di Messina saranno trattati per le finalità connesse alla procedura selettiva e l’eventuale    successiva  gestione del rapporto di collaborazione, ed i conseguenti obblighi di trasparenza, nel rispetto della vigente normativa  in materia di tutela dei dati personali

(Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs.196/2003 ss.mm.ii.) conformemente ai principi di liceità, correttezza e   trasparenza.

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Organismo di Composizione delle Crisi della Camera di Commercio di Messina: occ@me.legalmail.camcom.it

Non saranno fornite informazioni telefoniche.

Ultima modifica: Martedì 7 Aprile 2026