L’art 37 del decreto Semplificazione 76/2020 rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”, nel novellare l’art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e l’articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, ha introdotto interessanti novità.
Tra le più importanti si segnalano: la fissazione del termine perentorio per le imprese che non abbiano ancora provveduto all’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di iscriverlo nel Registro delle Imprese; la sostituzione della dicitura “posta elettronica certificata” con “domicilio digitale”; l’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio.
L’obiettivo della disposizione normativa è quello di assicurare il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il processo di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e di quanto previsto nello stesso Codice.
Con il presente avviso s’intende, dunque, rammentare che le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comunicandolo al competente Registro delle Imprese.
A tal proposito, si comunica che la Camera di Commercio di Messina ha già avviato il procedimento di rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l’irrogazione delle sanzioni che risulteranno triplicate per le imprese individuali e raddoppiate per le società.
In particolare:
• per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
• per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro.
L’ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.
Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC), evitando il procedimento d’ufficio e sanzionatorio, consultare la pagina: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it
Per ulteriori informazioni: https://www.me.camcom.it/servizi/registro-imprese/domicilio-digitale
Si rammenta, infine, che l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Con provvedimento nr. 6 del 04/07/2024, il Conservatore del registro delle imprese ha avviato il procedimento di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi dell’art. 40, co.2-8 decreto legge 16/07/2020, nr. 76 conv. con modificazioni dalla legge 11/09/2020, nr. 120.
Agli amministratori delle società in elenco sono assegnati 60 giorni di tempo dalla pubblicazione della determinazione per richiedere l'interruzione del procedimento.
La richiesta di interruzione deve essere inviata all'indirizzo pec della Camera di commercio ( cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it ) con la seguente dicitura riportata in oggetto : RICHIESTA INTERRUZIONE PROCEDIMENTO SCIOGLIMENTO D'UFFICIO AVVIATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE NR.4/2024.
Si fa presente inoltre avverso la determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del comma 7 del sopra richiamato articolo 40.
Det nr.6 del 04-07-2024 - accertamento causa scioglimento soc_capitale
Elenco Allegato a Det nr.6 del 04-07-2024
Manuale nazionale per il deposito dei bilanci - Campagna Bilanci 2024
Viene pubblicato il Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al registro delle imprese.
Il manuale nazionale guida in modo chiaro e dettagliato alla compilazione e all'invio telematico del bilancio d'esercizio.
La Camera di Commercio di Messina NON accetta la procura.
Di conseguenza la presentazione del bilancio dovrà essere effettuata da parte o dell'obbligato o del professionista incaricato
La tua PEC è attiva?
AVVIO PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE D'UFFICIO PEC SCADUTE / REVOCATE / INATTIVE / DUPLICATE (Determina Dir.le n. 9 del 25 ottobre 2023)
Gli articoli 16, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, come modificati dall’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) prescrivono un obbligo per le imprese attive – sia societarie che individuali – di dotarsi di un valido indirizzo di PEC da depositare presso il R.I. camerale. Detto domicilio digitale deve essere attivo e univoco. Poiché le imprese in elenco (v. allegati) hanno un domicilio digitale/PEC non valido (inesistente o revocato dal gestore o scaduto o duplicato), ai sensi della vigente normativa è stato avviato nei confronti delle medesime imprese, con determina dirigenziale n. 9 del 25 ottobre 2023, un procedimento d’ufficio finalizzato alla cancellazione del domicilio digitale/indirizzo posta elettronica certificata (PEC) iscritto nel Registro delle imprese. Le imprese interessate hanno tempo sino alle ore 00:00 del 26 novembre 2023 per comunicare al R.I. un nuovo indirizzo PEC che dovrà essere ATTIVO e nella titolarità esclusiva dell'impresa. In difetto, l'ufficio provvederà all'iscrizione della cancellazione del domicilio digitale non valido. Le imprese, il cui indirizzo PEC sarà stato cancellato d'ufficio, saranno ritenute inadempienti all'obbligo di legge e incorreranno in specifiche procedure sanzionatorie, comprese quelle pecuniarie. Successivamente l'anzidetta cancellazione, il Conservatore del Registro delle imprese avvierà il procedimento per applicare alle imprese inosservanti la sanzione amministrativa di cui agli art.2194 e 2630 cod. civ. e per assegnare d'ufficio un nuovo domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore secondo quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. Per effettuare l'adempimento di iscrizione di un nuovo domicilio digitale, TUTTE LE IMPRESE (Società e Ditte individuali) potranno utilizzare le modalità ordinarie per la presentazione delle domande al Registro delle imprese, ovvero, SOLO LE DITTE INDIVIDUALI potranno utilizzare la modalità semplificata, accedendo alla piattaforma https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action?x=XXX. Per verificare la validità del proprio domicilio digitale dichiarato e ottenere ulteriori informazioni si potrà consultare l'apposito portale reso disponibile all’indirizzo: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home In ossequio al disposto dell’art. 8 della legge 241/90, si comunica, altresì, quanto analiticamente specificato:
Il presente avviso vale quale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.8 della legge 241/90. Messina, lì 25 ottobre 2023
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Dott.ssa Paola Sabella
Allegati:
Per informazioni: Agata Denaro tel. 090-7772 256 agata.denaro@me.camcom.it
Rosalba Prete tel. 090-7772 243 rosalba.prete@me.camcom.it
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NOTA OPERATIVA DEL CONSERVATORE
10 MARZO 2020
ANNOTAZIONE ATTIVITA' NON AVVIATE
E' stato riferito a questo conservatore che numerosi utenti – per conto soprattutto di titolari di ditte individuali – richiedono l'annotazione di attività mai avviate, giustificando tale esigenza con la necessità di dover concorrere a bandi per la concessione di contributi/finanziamenti regionali ed europei.
Si ricorda che, a mente dell'art.9 del D.L. n.7/07, nulla vieta che un'impresa si costituisca senza che abbia intrapreso l'effettivo esercizio dell'attività e ciò in quanto la costituzione può benissimo rappresentare quella fase, precedente l'avvio vero e proprio, necessaria a porre in essere una serie di operazioni e atti preparatori per la realizzazione dell'investimento.
In questo caso, la “costituzione” e la descrizione dell'attività che si intende svolgere sono presentate solo ai fini IVA. L'impresa viene iscritta nel R.I. come INATTIVA.
Non si consente invece che un'impresa già costituita ed ATTIVA richieda ed ottenga l'annotazione per un'attività che, al momento della richiesta, non sia nemmeno iniziata, al di là che si tratti di un'attività libera ovvero ad una soggetta ad un particolare regime autorizzatorio.
In quest'ultimo caso, in particolare, il rilascio della ricevuta di presentazione non può costituire di per sé elemento di legittimazione dell'inizio attività.
La certificazione camerale attesterebbe infatti una situazione che non è neanche in via di sviluppo ma solo in fase progettuale.
Ciò contraddirebbe quella che è la funzione principale del R.I. di assicurare completezza e certezza delle notizie in esso contenute.
Tuttavia, considerata la grave crisi economica che attraversa il paese e la difficoltà per le imprese di accedere al credito, questo conservatore stabilisce che potranno essere accettate le richieste di attribuzione di un codice ATECO unicamente con le istruzioni di seguito riportate.
DITTA INDIVIDUALE
termine : nessuno
obbligato : il titolare; legittimati : il commercialista, il consulente del lavoro
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MOD.I2 + mod. NOTE contenenti la seguente indicazione :
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Istanza presentata quale adempimento propedeutico allo svolgimento dell'attività di ….......... - classificata con codice ATECO …..... - che sarà esercitata in forma di impresa;
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Costi : € 18,00
SOCIETA'
termine : nessuno
obbligato : il legale rappresentante; legittimati : il commercialista, il consulente del lavoro
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MOD.UL + mod. NOTE contenenti la seguente indicazione :
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Istanza presentata quale adempimento propedeutico allo svolgimento dell'attività di ….......... - classificata con codice ATECO …..... - che sarà esercitata in forma di impresa;
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Costi : € 30,00
L'ufficio del R.I. , come da ordine i servizio del 17/02 scorso del Conservatore, non esigerà più la tassa di concessioni governative per la S.C.I.A. riguardante le leggi speciali, in linea con le risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli del CIDEC Campania e Unioncamere Lombardia.
ORDINE DI SERVIZIO nr. 1 del 17 febbraio 2016
NOTA OPERATIVA DEL CONSERVATORE - 03/02/2016 -
Trasmissione telematica eseguita da dottore commercialista
Con riferimento alla gestione delle pratiche telematiche, tenuto conto delle aspettative dei dottori commercialisti e degli iscritti nella sez. A dell'Albo, cui la legge riconosce da tempo ampie prerogative
si consente che
le istanze telematiche dirette al registro delle imprese possano essere sottoscritte digitalmente e trasmesse a cura dei professionisti iscritti nella sez. A dell'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili nell'esercizio delle loro funzioni, su procura dei soggetti tenuti ad eseguire l'adempimento di che trattasi.
Il professionista dovrà rendere nel modulo Note (mod.XX) una dichiarazione, come di seguito indicato.
/ NOTE
Il sottoscritto dott./dr.ssa ______________________________, nt. a ___________il ___________, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 445/2000, DICHIARA :
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di essere iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di __________ al nr. _____ e di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione della professione;
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di essere stato incaricato a trasmettere la pratica telematica al R.I. e ad eseguire le formalità pubblicitarie inerenti la medesima da parte del/i soggetto/i che, a questo scopo, ha/hanno rilasciato idonea procura speciale che si allega.
Il professionista in possesso della firma di ruolo è affrancato dal rendere nel modulo Note qualsiasi dichiarazione.
La presente disposizione è integrata dal modello di procura speciale.