AVVISO - Come contattare il Registro Imprese
La Camera di Commercio comunica che è possibile contattare il Registro delle Imprese esclusivamente via mail all’indirizzo pratiche.ri@me.camcom.it e solo se le informazioni richieste non sono presenti nelle guide già pubblicate sul sito camerale.
Per informazioni su pratiche già presentate, è necessario utilizzare solo il “Diario Messaggi” all’interno della piattaforma MyPage Telemaco, dalla quale si può comunicare con il funzionario che ha in carico la pratica e procedere con le correzioni richieste. Gli uffici esamineranno le correzioni effettuate sulle pratiche sospese entro tre giorni lavorativi, successivi alla data di correzione effettuata e “chiusa” mediante la procedura telematica. Si raccomanda di procedere sempre con la chiusura per assicurarsi il riavvio dell’istruttoria.
Si precisa che gli uffici non rilasciano valutazioni preventive telefoniche sulla presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate.
Le richieste urgenti, da inviare sempre e solo via mail all’indirizzo sopra indicato, saranno accolte solo nei casi in cui l’urgenza sia adeguatamente giustificata e documentata. Tra le motivazioni, si accettano le richieste scritte da parte di Istituti Bancari al fine di aprire conti correnti, accedere a finanziamenti etc.; la partecipazione a gare d’appalto/ bandi con indicazione del link o allegazione del bando; le richieste scritte da parte di altri Enti (Questura, Comune, etc). Si precisa, altresì, che la redazione di un atto notarile non rappresenta per gli uffici una motivazione sufficiente al fine dell’evasione della pratica prima delle altre, né la predisposizione di un’altra pratica telematica in tempi ristretti.
Si ricorda, inoltre, che per i Bilanci non si accettono richieste di urgenza, in quanto vengono gestiti in ordine cronologico nei termini di legge.
Infine, si ricorda che il Registro Imprese riceve il pubblico esclusivamente il lunedì, dalle 9:00 alle 12:00.
AVVISO
Il Conservatore del Registro delle Imprese comunica che l’ufficio non può accettare richieste di rimborso relative a diritti di segreteria o a bolli già versati per la presentazione di pratiche telematiche.
Con l’occasione, si rammenta, che, per qualsiasi richiesta di variazione avanzata a codesto ufficio, è opportuno che la ditta sia in regola con il pagamento del diritto annuale.
Cos'è e a chi si rivolge
Il Registro delle imprese, previsto dall’art. 2188 del codice civile già dal 1942, ha avuto completa attuazione solo dal 19 febbraio 1996 con l’entrata in vigore dell’art. 8 della Legge n°580 del 29 dicembre 1993. La sua funzione principale consiste nell’assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese aventi sede o unità locali nel territorio provinciale, rendendo disponibile i dati a esse concernenti per un’immediata intracciabilità.
Il Registro, ai sensi dell’art. 2193 del codice civile, assolve inoltre il compito di strumento di opponibilità ai terzi per le informazioni in esso presenti.
La pubblicità legale dell’impresa è così tripartita:
• Pubblicità costitutiva in uso quando l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel registro, è requisito necessario e indispensabile per la sua esistenza.
• Pubblicità dichiarativa che si riferisce ai casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla presa di conoscenza di terzi; con essa, dunque, si trasforma la conoscibilità del fatto in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi.
• Pubblicità notizia che ha funzione esclusivamente informativa poiché consente la conoscenza di determinati fatti giuridici senza alcuna connessione con effetti riguardanti l’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico.
Il Registro è quindi un registro pubblico nel quale sono iscritti i soggetti, gli atti e i fatti previsti dalla legge, art. 2188 del codice civile, ed è gestito secondo tecniche informatiche. Il Registro, istituito in ogni provincia, è unico ed è costituito da due sezioni:
• Sezione ordinaria in cui sono tenuti a iscriversi: imprenditori commerciali individuali, società di persone, di capitali e di cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili, Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), società di mutua assicurazione, società estere con sede secondaria in Italia, enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, aziende speciali e consorzi degli enti locali, società costituite all’estero aventi in Italia la sede amministrativa o l’oggetto principale dell’impresa.
• Sezioni speciali in cui obbligatoriamente s’iscrivono: imprenditori agricoli (eccezion fatta per chi ha un volume d’affari inferiore a 7.000,00 €), piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane già iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette, società di avvocati, organizzazioni con qualifica di impresa sociale.
Sono obbligati all'iscrizione i seguenti soggetti:
• Le imprese individuali;
• Le società semplici;
• Le società in nome collettivo;
• Le società in accomandita semplice;
• Le società per azione;
• Le società a responsabilità limitata;
• Le società in accomandita per azioni;
• Le società cooperative e di mutuo soccorso;
• Le società consortili;
• I consorzi;
• I GEIE;
• Le società estere aventi sede secondaria in Italia;
• Gli enti pubblici economici;
• Le società tra avvocati.
Ogni impresa che s’iscrive al Registro, è iscritta automaticamente anche al REA (Repertorio Economico Amministrativo), un registro nel quale sono rintracciabili le attività economiche, cioè industriali, commerciali e agricole, esercitate nella provincia.
Sono iscritti solo al REA:
• Le associazioni, le fondazioni, i comitati e altri enti non societari che, pur
esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una impresa.
• Gli imprenditori con sede principale all´estero che aprono nel territorio nazionale
unità locali.
La pubblicità dei fatti iscritti al REA non ha valore legale, ma si configura come una già citata pubblicità notizia.
La Banca Dati contenuta nel Registro rappresenta, pertanto, un valido strumento di reale conoscenza del tessuto imprenditoriale provinciale con la possibilità di potere analizzare anche l’andamento del sistema produttivo locale. Per svolgere questa funzione occorre un costante controllo dei dati in essa presenti.