Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modulo con cui i soggetti quali trasportatori, produttori di rifiuti, gestori di discariche, devono dichiarare alla Camera di Commercio territoriale, i rifiuti trasportati, intermediari, smaltiti, raccolti dai Comuni e/o avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione stessa.
Scadenza MUD 2025: 28 giugno 2025
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 8 febbraio 2025.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nell'Allegato 3 al DPCM 29 gennaio 2025 è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.
Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM 29 gennaio 2025: potete consultare i tracciati record e le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sul sito di Ecocerved.
Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
Si ricorda inoltre che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.
Registrazione
Dal 2025 l'accesso al portale www.mudtelematico.it
Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.
Accessi
L'utenza dovrà accedere ai seguenti portali:
- portale MUD Telematico: www.mudtelematico.it, per l’invio delle comunicazioni via telematica
- MUD Comuni: www.mudcomuni.it, per la compilazione e l’invio della Comunicazione rifiuti urbani
- MUD Semplificato: https://mudsemplificato.ecocerved.it, per l’invio della comunicazione semplificata.
Ulteriori informazioni e modalità di pagamento devono essere acquisite sulle pagine del sito: www.ecocamere.it/adempimenti/mud
Manuali scaricabili, guide e facsimile modulistica da: www.ecocamere.it/adempimenti/MUD
Chi è obbligato a presentare il MUD 2025?
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006
Sono esenti:
- Coloro che effettuano attività di trasporto in conto proprio di rifiuti NON PERICOLOSI
- Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, di trattamento delle scorie con meno di 10 dipendenti
- Attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi)
- Attività di commercio (rifiuti non pericolosi)
Non devono presentare la dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
- Imprese agricole
- Liberi professionisti
- Estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo
Sanzioni
sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall’ art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116:
- la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00;
- la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.