Artigianato

L’Albo delle Imprese Artigiane e la Commissione Provinciale per l’Artigianato


La Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) provvede alla tenuta dell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane istituito dalla legge dell’8 agosto 1985 n°443, così come recepita dalla legge regionale siciliana n°3/86.


L’Albo è così bipartito:
a) La prima parte per tutte le imprese in possesso dei requisiti artigiani;
b) La seconda parte per i consorzi e le società consortili artigiane.


L’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 5 della legge dell’8 agosto 1985 n°443 è:
1. Costitutiva dell’impresa artigiana,
2. Condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.


L’iscrizione comporta l’annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio e l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti e di tutti i soci che partecipano all’attività negli elenchi nominativi degli esercenti attività; a seguito di tale iscrizione avviene l’apertura di una posizione previdenziale INPS dei soggetti indicati. Possono essere altresì iscritte all’Albo, ai sensi degli art. 3 e 5 della legge dell’8 agosto 1985 n°443 e successive integrazioni, le società costituite secondo le seguenti forme giuridiche:
a) Le società in nome collettivo, per le quali la maggioranza dei soci deve svolgere, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo;
b) Le società in accomandita semplice, dove ciascun socio accomandatario svolga prevalentemente lavoro manuale nel processo di produzione; i soci accomandanti non possono essere al contempo soci artigiani;
c) Le società unipersonali a responsabilità limitata, nelle quali il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di un’altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
d) Le società pluripersonali a responsabilità limitata, dove la maggioranza dei soci, uno nel caso di due soci, svolga prevalentemente lavoro manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo;
e) Le società cooperative, nelle quali la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo.


Le funzioni della Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.)
La C.P.A., organo amministrativo regionale, assolve le seguenti funzioni:
1) Delibera sulle iscrizioni, sulle modifiche e sulla cancellazione delle imprese artigiane dall’Albo provinciale, comunicandole telematicamente all’INPS;
2) Rilascia certificazioni, atti e visure;
3) Effettua accertamenti d’ufficio per la verifica della sussistenza dei requisiti d’impresa artigiana;
4) Concorre a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato;
5) Fornisce contributi tecnici alla regione con riferimento all’attività programmatoria e legislativa nel settore;
6) Concorre con la Commissione Regionale per l’Artigiano (C.R.A.) allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche;
7) Effettua ogni 30 mesi la revisione dell’Albo.


Contro i provvedimenti della C.P.A. in materia d’iscrizione, di modifica e di cancellazione dall’Albo, è ammesso il ricorso amministrativo alla Commissione Regionale.


L’imprenditore artigiano
L’artigiano, ai sensi dell’art. 2 e 3 della legge dell’8 agosto 1985 n°443 è definito come chi:
a) “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” ;
b) “nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (e.g. attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia) deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da leggi statali”;
c) “svolge un’attività avente oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa”;
d) “in ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.


Limiti dimensionali e requisiti d’assunzione
Un’impresa artigiana che non lavora in serie consta massimo di 18 dipendenti, compresi gli
apprendisti che non possono essere superiori a 9. Un’impresa di costruzioni edili può annoverare massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti che non possono essere più di 5; tuttavia il numero può essere elevato a 14 purché le unità aggiunte siano apprendisti.
I requisiti d’assunzione sono i seguenti:
1) Avere raggiunto la maggior età;
2) Avere la cittadinanza italiana o europea. I cittadini extracomunitari devono possedere regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o famiglia;
3) Essere parte manuale al processo produttivo;
4) Essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (e.g. barbieri e parrucchieri – estetisti – impiantisti – autoriparatori – imprese di pulizia).
L’esercizio delle seguenti attività artigiane è soggetto alla presentazione di una Segnalazione di Certificazione d’Inizio Attività (SCIA) presso la Camera di Commercio e al possesso di particolari requisiti professionali e personali:
• Installatore d’impianti,
• Imprese di pulizia,
• Imprese di autoriparazione,
• Imprese di facchinaggio.
Per le attività di Autoriparazione, Installazione impianti e Disinfestazione, si fa riferimento alla circolare, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, “Riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi Stranieri” con relativa modulistica.


ALBO ARTIGIANATO

Maria Laura Vadalà: marialaura.vadala@me.camcom.it - 090/7772279

Liliana Forestieri: liliana.forestieri@me.camcom.it - 090/7772260

Ultima modifica: Lunedì 7 Ottobre 2024