Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva

L'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli olio di oliva extravergini e vergini è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

L'articolo 4 del D.M. 7 ottobre 2021 stabilisce che per l'iscrizione nell'elenco di tecnici ed esperti assaggiatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, realizzato secondo i criteri stabiliti nel presente decreto;
b) attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art.3, comma 7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.


La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove ha l'interesse operativo il richiedente.
Nella domanda i richiedenti dichiarano:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) indicati sopra
.
La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.


La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Ove necessario, lo stesso Ente Camerale richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni relativi alla documentazione allegata in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90.

La Camera di Commercio, al termine del procedimento, propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione Siciliana – Assessorato regionale Risorse Agricole ed alimenti. Quest'ultima amministrazione provvede all'iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero delle politiche agricole e, per il tramite della Camera di Commercio, all'interessato.

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta, previa segnalazione della Camera di Commercio, dalla Regione e dalla Provincia autonoma, su domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini.
L'avvenuta cancellazione viene comunicata al Ministero delle politiche agricole-PQAI.

L'Assessorato regionale provvede, 
entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero PQAI, che curerà la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell'attestato di idoneità di capo panel, sono iscritti con apposita annotazione.

I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro, presntanto apposita istanza predisposta in conformità all'allegato VI del D.M. 7 ottobre 2021.

La regione che ha in carico l'esperto comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa dalla stessa regione ricevente anche al Ministero PQAI.

In ottemperanza dell'art. 4, comma 10, del D.M 7 ottobre 2021, gli iscritti dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto devono comunicare con apposita istanza, alle Regioni e alle Province autonome di competenza o alle Camere di Commercio, ogni 3 anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte.



Modulo Domanda Iscrizione Elenco nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed Extravergini


Imposte, diritti e tasse

L'iscrizione nell'elenco è soggetta al pagamento, oltre che dell'imposta di bollo:
- dei diritti di segreteria nella misura di 
31.00 euro


Normativa di riferimento

Legge 3 agosto 1998 n.313

D.M. 7 ottobre 2021
 


INFORMATIVA EX ART.13 DEL REG.UE/679/2016 " Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR)

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Ultima modifica: Mercoledì 17 Gennaio 2024